Aspetti giuridici

Su Internet non regna l’anarchia. La giurisprudenza si fa sempre più fitta. Il Codice penale definisce bene ciò che è illegale. Secondo l’articolo 197, chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili (oggetti o rappresentazioni pornografici), è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria”. Anche chi "acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede " materiale di questo tipo sarà perseguito penalmente.

Pene severe

Il consumo passivo di pornografia infantile limitatamente all'atto del guardare non è punito dalla legge. Sono, però, puniti il possesso e la fabbricazione di questo genere di pornografia. In Svizzera, i tribunali interpretano quest’affermazione con molta severità: ad esempio il download di materiale illegale su supporti digitali (come ad esempio un telefono cellulare) rientra nel caso di fabbricazione ed è punito con pene severe. Il download da un server estero è invece considerato importazione.

Convenzione dell’ONU

La Svizzera agisce così in conformità a una delle esigenze della convenzione dell'ONU sui diritti dell’infanzia, secondo cui deve "proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale", e in particolar modo dagli abusi derivanti da rappresentazioni pornografiche.

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