Aspetti giuridici
Su Internet non regna l’anarchia. La giurisprudenza si fa sempre più fitta. Il Codice penale definisce bene ciò che è illegale. Secondo l’articolo 197, chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili (oggetti o rappresentazioni pornografici), è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria”. Anche chi "acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede " materiale di questo tipo sarà perseguito penalmente.
Pene severe
Il consumo passivo di pornografia infantile limitatamente all'atto del guardare non è punito dalla legge. Sono, però, puniti il possesso e la fabbricazione di questo genere di pornografia. In Svizzera, i tribunali interpretano quest’affermazione con molta severità: ad esempio il download di materiale illegale su supporti digitali (come ad esempio un telefono cellulare) rientra nel caso di fabbricazione ed è punito con pene severe. Il download da un server estero è invece considerato importazione.
Convenzione dell’ONU
La Svizzera agisce così in conformità a una delle esigenze della convenzione dell'ONU sui diritti dell’infanzia, secondo cui deve "proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale", e in particolar modo dagli abusi derivanti da rappresentazioni pornografiche.
Link
I testi legislativi del Codice penale sono disponibili on line nella "Raccolta sistematica del diritto federale".
Diritto federaleLa pratica dei tribunali sono in continua evoluzione. Troverete le informazioni aggiornate sul sito della Prevenzione Svizzera della Criminalità.
www.stop-pornographie-enfantine.ch

