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Home > Insegnamento > Dossier tematici > Spam: come prevenire e reagire? > 
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Aspetti giuridici
 
Dal 1° aprile 2007 ci sono novità per quanto riguarda lo spamming in Svizzera. Secondo la legislazione (art. 3 lett. o della legge contro la concorrenza sleale, LCSl), messaggi pubblicitari in massa sono consentiti solo a certe condizioni.
Lo spamming proviene però spesso da altri paesi; in questo caso non è possibile applicare la legislazione svizzera. Proponiamo quindi una serie di link di riferimento per diversi paesi.
 
Svizzera
 
Link esterniLegislazione contro lo spamming in Svizzera
Il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) presenta sinteticamente nel suo sito le novità di aprile 2007 e suggerisce come procedere in caso di ricezione di messaggi indesiderati.
Link esterniTesti giuridici svizzeri
L'Ufficio federale delle comunicazioni propone una scheda apposita.
 
Europa
 
La direttiva "Vita privata e comunicazioni elettroniche" del 12 luglio 2002 ha introdotto nell'Unione Europea il principio "opt-in" per il quale è necessario il consenso del ricevente in caso di invii di messaggi elettronici a fini commerciali.
Link esterniLegislazione europea
Il Garante europeo per la protezione dei dati personali illustra lo stato dell'arte in materia legislativa europea.
 
Stati Uniti
 
Una legge per la regolamentazione dello spamming è entrata in vigore il 1 gennaio 2004. Questo testo prevede un meccanismo di diritto d'opposizione e la creazione di una lista di indirizzi degli internauti che non desiderano essere sollecitati via posta elettronica.
Link esterniRaccolta delle leggi americane
Sul sito del Prof. David E. Sorkin, specialista del tema spamming, vengono riassunte le leggi americane.