Mandante e base legale
La mandante del server svizzero dell'educazione é la mano pubblica rappresentata per Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT e la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione CDPE.
![]() | Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia UFFT Effingerstrasse 27 3003 Berna |
![]() | Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE Speichergasse 6 3011 Berna |
Legge federale del 5 ottobre 2007 concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero
Art. 1
Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero:
a. Server svizzero per l'educazione;
b. Monitoraggio dell'educazione;
c. Valutazione delle competenze dei giovani (PISA).
L'Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.
Art. 2
I sussidi sono versati soltanto se:
a. i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni;
b. il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.
Art. 3
L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
Esso collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.
Art. 4
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
Data d'entrata in vigore: 25 febbraio 2008
Art. 1
Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero:
a. Server svizzero per l'educazione;
b. Monitoraggio dell'educazione;
c. Valutazione delle competenze dei giovani (PISA).
L'Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.
Art. 2
I sussidi sono versati soltanto se:
a. i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni;
b. il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.
Art. 3
L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
Esso collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.
Art. 4
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
Data d'entrata in vigore: 25 febbraio 2008


