Chi è competente per l'istruzione?
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Le competenze nel sistema educativo sono ripartite tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; più che una netta separazione delle responsabilità, il tratto distintivo è la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni. Le competenze relative alla legislazione, al finanziamento e all'esecuzione variano a seconda del livello di istruzione e del tipo di scuola. La responsabilità principale dell'istruzione è dei Cantoni.
La Costituzione federale sancisce che "i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità" e che "i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica" (Cost. art. 41, cpv. 1 lettere f e g).
La Costituzione federale sancisce che "i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità" e che "i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica" (Cost. art. 41, cpv. 1 lettere f e g).
Competenze dei Cantoni e dei Comuni
| In base alla Costituzione federale i Cantoni sono responsabili della formazione scolastica. "Provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o alla vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche essa è gratuita" (Cost. art. 62). I Cantoni e i rispettivi Comuni sono competenti in modo integrale per la legislazione, il finanziamento e l'esecuzione nel livello prescolastico e nella scuola dell'obbligo. | |
| Per il livello secondario II, i Cantoni e la Confederazione si dividono la responsabilità di parti del sistema dell'istruzione pubblica: la Confederazione disciplina la formazione professionale, i Cantoni ne organizzazno l'esecuzione e sostengono gran parte dell'onere finanziario. I Cantoni e la Confederazione disciplinano la maturità liceale, i Cantoni gestiscono le scuole di maturità. I Cantoni sono responsabili di ulteriori scuole di cultura generale di questo livello. | |
| Nel settore universitario così come nel restante settore terziario, sia i Cantoni che la Confederazione detengono in parte una facoltà normativa e in parte agiscono come poteri politici responsabili delle scuole universitarie e coordinano le rispettive offerte. I Cantoni sono gli unici responsabili delle alte scuole pedagogiche (ASP), per le quali è in vigore anche una base giuridica intercantonale. I singoli Cantoni d'ubicazione sono, per parte loro, competenti per le proprie università. |
All'interno dei Cantoni, l'esecuzione delle leggi cantonali sulla scuola spetta in gran parte al Dipartimento dell'educazione (o Dipartimento dell'istruzione). I dipartimenti dell'educazione stabiliscono i piani di studio, gli strumenti didattici ufficiali e la grandezza delle classi.
I Comuni gestiscono tra l'altro le scuole dell'infanzia, le scuole scuole elementari e le scuole del livello secondario I. Essi vengono appoggiati da commissioni scolastiche e mediatori scolastici. Essi rappresentano l'autorità scolastica locale e hanno la responsabilità dei locali e dell'acquisto del materiale didattico; in parte nominano anche il corpo insegnante o svolgono funzioni di controllo. Le commissioni scolastiche e i mediatori scolastici possono annoverare tra i rappresentanti anche i genitori.
Cooperazione tra i Cantoni e concordato scolastico
La cooperazione intercantonale e il coordinamento scolastico sono un compito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Nella CDPE sono rappresentati tutti i membri del governo cantonale responsabili per l'educazione, l'istruzione, la cultura e lo sport. La CDPE incoraggia e obbliga i Cantoni a collaborare e ad armonizzarsi tra di loro (p.es., in caso di riforme, collaborazione nei settori della pianificazione, della ricerca e delle statistiche scolastiche). Gli strumenti essenziali della CDPE sono costituiti dagli accordi intercantonali e dalle raccomandazioni basate sul concordato.
Gli accordi intercantonali sono trattati tra i Cantoni (accordi concernenti i diplomi e relative disposizioni d'esecuzione, p.es. i regolamenti che disciplinano il riconoscimento nel settore della formazione degli insegnanti, accordi su finanziamenti e libera circolazione come l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali). La CDPE emette, inoltre, i programmi quadro d'insegnamento per determinati cicli di formazione.
Il concordato sulla coordinazione scolastica del 1970 costituisce oggi la base legale della CDPE: esso prescrive l'obbligo generale per i Cantoni di collaborare nel campo della formazione. Il concordato scolastico disciplina inizio e durata dell'anno scolastico, età di scolarizzazione e durata obbligatoria del periodo scolastico obbligatorio. È in programma un ampliamento del concordato sulla coordinazione scolastica del 1970. Il nuovo accordo intercantonale per l'armonizzazione della scuola dell'obbligo della CDPE ridisciplinerà importanti valori di riferimento della scuola dell'obbligo (età di scolarizzazione, scolarizzazione anticipata e più flessibile, durata della scuola dell'obbligo) e fisserà degli standard d'apprendimento obbligatori da rispettare.
Competenze della Confederazione
La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale a livello secondario II oltre che al livello terziario e gestisce i politecnici federali (compreso il finanziamento della ricerca). È, inoltre, responsabile delle scuole universitarie professionali (SUP). La Confederazione e la conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) disciplinano insieme il riconoscimento degli attestati di maturità.
A livello di Confederazione il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e in particolare la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) sono competenti per i settori: politecnici federali (PF), sostegno federale alle università, borse di studio, scienza e ricerca, nonché il riordino del panorama universitario svizzero insieme ai Cantoni e alle università. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) o l'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT) disciplina la formazione professionale, e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) o l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) è responsabile per lo sport.
I Comuni gestiscono tra l'altro le scuole dell'infanzia, le scuole scuole elementari e le scuole del livello secondario I. Essi vengono appoggiati da commissioni scolastiche e mediatori scolastici. Essi rappresentano l'autorità scolastica locale e hanno la responsabilità dei locali e dell'acquisto del materiale didattico; in parte nominano anche il corpo insegnante o svolgono funzioni di controllo. Le commissioni scolastiche e i mediatori scolastici possono annoverare tra i rappresentanti anche i genitori.
Cooperazione tra i Cantoni e concordato scolastico
La cooperazione intercantonale e il coordinamento scolastico sono un compito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Nella CDPE sono rappresentati tutti i membri del governo cantonale responsabili per l'educazione, l'istruzione, la cultura e lo sport. La CDPE incoraggia e obbliga i Cantoni a collaborare e ad armonizzarsi tra di loro (p.es., in caso di riforme, collaborazione nei settori della pianificazione, della ricerca e delle statistiche scolastiche). Gli strumenti essenziali della CDPE sono costituiti dagli accordi intercantonali e dalle raccomandazioni basate sul concordato.
Gli accordi intercantonali sono trattati tra i Cantoni (accordi concernenti i diplomi e relative disposizioni d'esecuzione, p.es. i regolamenti che disciplinano il riconoscimento nel settore della formazione degli insegnanti, accordi su finanziamenti e libera circolazione come l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali). La CDPE emette, inoltre, i programmi quadro d'insegnamento per determinati cicli di formazione.
Il concordato sulla coordinazione scolastica del 1970 costituisce oggi la base legale della CDPE: esso prescrive l'obbligo generale per i Cantoni di collaborare nel campo della formazione. Il concordato scolastico disciplina inizio e durata dell'anno scolastico, età di scolarizzazione e durata obbligatoria del periodo scolastico obbligatorio. È in programma un ampliamento del concordato sulla coordinazione scolastica del 1970. Il nuovo accordo intercantonale per l'armonizzazione della scuola dell'obbligo della CDPE ridisciplinerà importanti valori di riferimento della scuola dell'obbligo (età di scolarizzazione, scolarizzazione anticipata e più flessibile, durata della scuola dell'obbligo) e fisserà degli standard d'apprendimento obbligatori da rispettare.
Competenze della Confederazione
La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale a livello secondario II oltre che al livello terziario e gestisce i politecnici federali (compreso il finanziamento della ricerca). È, inoltre, responsabile delle scuole universitarie professionali (SUP). La Confederazione e la conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) disciplinano insieme il riconoscimento degli attestati di maturità.
A livello di Confederazione il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e in particolare la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) sono competenti per i settori: politecnici federali (PF), sostegno federale alle università, borse di studio, scienza e ricerca, nonché il riordino del panorama universitario svizzero insieme ai Cantoni e alle università. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) o l'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT) disciplina la formazione professionale, e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) o l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) è responsabile per lo sport.
| Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) | |
| Raccolta della base giuridica della CDPE | |
| Segreteria di Stato per l'Educazione e la Ricerca (SER) |

