Formazione professionale superiore: panoramica
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La formazione professionale superiore offre cicli formativi del livello terziario al di fuori del settore universitario. Si tratta di una particolarità svizzera che in questa forma non si trova in altri paesi. Essa offre cicli di formazione per attività professionali e funzioni dirigenziali che richiedono una preparazione approfondita e serve alla formazione dei quadri e alla specializzazione delle persone che hanno completato una formazione professionale di base di tre o quattro anni. La formazione professionale superiore comprende i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (SUP), gli esami federali di professione (EP) e gli esami professionali federali superiori (EPS).
Responsabilità
La formazione professionale è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro (Oml). La Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), si occupa del controllo strategico e dello sviluppo dell'intera formazione professionale (formazione professionale di base, formazione professionale superiore, formazione professionale continua). Tra le aree di competenza sono annoverate la legislazione, la garanzia della qualità e lo sviluppo del sistema globale e l'incentivazione dell'innovazione. I Cantoni si occupano dell'applicazione della legislazione federale e sono competenti per il controllo della formazione professionale. Questi compiti sono normalmente svolti dagli uffici cantonali della formazione professionale. Gli uffici cantonali della formazione professionale sono sottoposti ai dipartimenti o alle direzioni dell'educazione oppure più raramente ai dipartimenti o alle direzioni cantonali dell'economia. A livello intercantonale gli uffici della formazione professionale sono riuniti nella Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) che coordina l'esecuzione della legge sulla formazione professionale tra i Cantoni.
Anche la gestione dei centri di orientamento e di informazione professionale rientra nell'area di competenza dei Cantoni. I centri cantonali di orientamento e di informazione professionale sono riuniti nella Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CDOPU).
SDBB
Dal 2007 esiste il Centro svizzero di servizio Formazione professionale/orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO). Il CSFO è una nuova istituzione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e fornisce servizi nelle aree di competenza che nella legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr) sono attribuite ai Cantoni.
I Cantoni e gli operatori privati sono responsabili degli istituti di formazione della formazione professionale superiore. Le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) disciplinano con l'autorizzazione della Confederazione le condizioni di ammissione, i contenuti formativi, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli degli esami federali di professione e degli esami professionali superiori.
Esami federali di professione (EP) ed esami professionali federali superiori (EPS)
Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori sono rivolti alle persone con esperienza professionale che vogliono approfondire le proprie conoscenze o prepararsi a una funzione dirigenziale. Sono offerti circa 370 esami federali di professione ed esami professionali federali superiori riconosciuti. La maggior parte, però, riguarda un numero limitato di mestieri. Gli esami professionali federali superiori - nel settore artigianale e industriale sono chiamati anche esami di maestria - richiedono requisiti maggiori rispetto agli esami di professione. La Confederazione, tramite l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), riconosce i regolamenti d'esame; le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) sono competenti per i contenuti degli esami. All'interno di un settore la Confederazione autorizza per un particolare indirizzo solo un esame federale di professione e un esame professionale superiore. I corsi di preparazione per gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori non sono disciplinati e non sono obbligatori. La preparazione può avvenire anche da autodidatta.
Le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) eseguono gli esami disciplinati a livello federale una o due volte l'anno. Così si conseguono titoli riconosciuti a livello federale.
Scuole specializzate superiori (SSS)
Le scuole specializzate superiori (SSS) dispensano agli studenti le competenze per farsi carico autonomamente di una responsabilità professionale e della gestione nel campo di competenza. I cicli di formazione e gli studi postdiploma sono ad indirizzo marcatamente pratico ed incentivano in particolare l'attitudine alla riflessione metodica e pluridisciplinare. Offrono, inoltre, qualifiche più ampie per l'analisi di compiti professionali e per l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite.
Le scuole specializzate superiori (SSS) offrono cicli di formazione riconosciuti a livello federale per i seguenti settori:
La formazione professionale è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro (Oml). La Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), si occupa del controllo strategico e dello sviluppo dell'intera formazione professionale (formazione professionale di base, formazione professionale superiore, formazione professionale continua). Tra le aree di competenza sono annoverate la legislazione, la garanzia della qualità e lo sviluppo del sistema globale e l'incentivazione dell'innovazione. I Cantoni si occupano dell'applicazione della legislazione federale e sono competenti per il controllo della formazione professionale. Questi compiti sono normalmente svolti dagli uffici cantonali della formazione professionale. Gli uffici cantonali della formazione professionale sono sottoposti ai dipartimenti o alle direzioni dell'educazione oppure più raramente ai dipartimenti o alle direzioni cantonali dell'economia. A livello intercantonale gli uffici della formazione professionale sono riuniti nella Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) che coordina l'esecuzione della legge sulla formazione professionale tra i Cantoni.
Anche la gestione dei centri di orientamento e di informazione professionale rientra nell'area di competenza dei Cantoni. I centri cantonali di orientamento e di informazione professionale sono riuniti nella Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CDOPU).
SDBB
Dal 2007 esiste il Centro svizzero di servizio Formazione professionale/orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO). Il CSFO è una nuova istituzione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e fornisce servizi nelle aree di competenza che nella legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr) sono attribuite ai Cantoni.
I Cantoni e gli operatori privati sono responsabili degli istituti di formazione della formazione professionale superiore. Le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) disciplinano con l'autorizzazione della Confederazione le condizioni di ammissione, i contenuti formativi, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli degli esami federali di professione e degli esami professionali superiori.
Esami federali di professione (EP) ed esami professionali federali superiori (EPS)
Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori sono rivolti alle persone con esperienza professionale che vogliono approfondire le proprie conoscenze o prepararsi a una funzione dirigenziale. Sono offerti circa 370 esami federali di professione ed esami professionali federali superiori riconosciuti. La maggior parte, però, riguarda un numero limitato di mestieri. Gli esami professionali federali superiori - nel settore artigianale e industriale sono chiamati anche esami di maestria - richiedono requisiti maggiori rispetto agli esami di professione. La Confederazione, tramite l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), riconosce i regolamenti d'esame; le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) sono competenti per i contenuti degli esami. All'interno di un settore la Confederazione autorizza per un particolare indirizzo solo un esame federale di professione e un esame professionale superiore. I corsi di preparazione per gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori non sono disciplinati e non sono obbligatori. La preparazione può avvenire anche da autodidatta.
Le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) eseguono gli esami disciplinati a livello federale una o due volte l'anno. Così si conseguono titoli riconosciuti a livello federale.
Scuole specializzate superiori (SSS)
Le scuole specializzate superiori (SSS) dispensano agli studenti le competenze per farsi carico autonomamente di una responsabilità professionale e della gestione nel campo di competenza. I cicli di formazione e gli studi postdiploma sono ad indirizzo marcatamente pratico ed incentivano in particolare l'attitudine alla riflessione metodica e pluridisciplinare. Offrono, inoltre, qualifiche più ampie per l'analisi di compiti professionali e per l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite.
Le scuole specializzate superiori (SSS) offrono cicli di formazione riconosciuti a livello federale per i seguenti settori:
| tecnica; | |
| ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica; | |
| economia; | |
| agricoltura ed economia forestale; | |
| professioni sanitarie; | |
| lavoro sociale e formazione degli adulti; | |
| arti e arti applicate. |
I cicli di formazione delle scuole specializzate professionali (SSS) si basano sulle prescrizioni minime statali, come anche sulle direttive che ne derivano dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) concernenti i programmi quadro d'insegnamento e le procedure di riconoscimento.
| Validazione degli apprendimenti acquisiti | |
| Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) |

